Una sentenza storica della Corte di Cassazione ha sottolineato l’importanza del consenso di un minore al riconoscimento di paternità. Nella sentenza del 7 Marzo 2017 infatti ribadisce non solo la necessità dell’ascolto del minore, nel giudizio di riconoscimento del figlio ai sensi dell’art. 250 c.c., ma soprattutto che la volontà del minore, che si oppone al riconoscimento, sia tenuta in debita considerazione.
Un caso emblematico per il riconoscimento di paternità
La vicenda processuale ha inizio con l’azione del padre naturale, volta ad ottenere l’autorizzazione, sostitutiva del consenso della madre, che lo aveva negato, al riconoscimento della figlia.
Il Tribunale di Roma, accertava la paternità biologica dell’attore, e dichiarava il riconoscimento della minore, poiché corrispondente all’interesse della stessa, non essendo valutati come ostativi i precedenti contrasti fra i genitori, tra cui un episodio di un comportamento violento dell’uomo nei confronti della madre della minore.
Anche la Corte d’appello confermava la decisione, ma la Corte di Cassazione – con sentenza del 24 dicembre 2013, n. 28645, cassava la sentenza, per la mancata audizione della figlia. Nel giudizio di rinvio, era nominato un curatore speciale della minore e si procedeva all’ascolto della stessa. In tale sede la ragazza si opponeva al riconoscimento.
La Corte d’Appello, tuttavia, confermava la sentenza di primo grado, sostenendo che il riconoscimento da parte del padre coincidesse con l’interesse della minore, sia per i vantaggi normalmente collegati alla bigenitorialità, sia per l’arricchimento sotto il profilo affettivo derivante dal rapporto con il genitore, che nel frattempo aveva creato un nucleo familiare con due figli.
La donna ha impugnato anche questo provvedimento in Cassazione, sostenendo la violazione dell’art. 250 c.c. comma 4, per non essere stata adeguatamente apprezzata la volontà contraria al riconoscimento espressa dalla minore in sede di audizione.
Il nuovo testo della norma, così come modificato dalla recente riforma sulla filiazione, prevede che il riconoscimento del figlio che non abbia compiuto i quattordici anni, non possa avvenire senza il consenso dell’altro genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il figlio invece ha già compiuto i quattordici anni, occorre direttamente il suo assenso.