Agevolazioni per le spese sanitarie

In Italia sono vigenti alcune norme che permettono ad una persona con disabilità o patologie croniche, che quindi necessita di assistenza, medicinali ed ausili medicali costanti, di ottenere agevolazioni per spese sanitarie, detraibili dalla dichiarazione dei redditi. A seconda della tipologia di settore, esse sono regolate in maniera differente. I seguito troverete le norme previste per le spese sanitarie in generale ma è possibile trovare ulteriori approfondimenti dettagliati nel sito del Ministero della Sanità.

Quali sono le spese sanitarie soggette alle agevolazioni?

 Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo della persona disabile. Le spese di “assistenza specifica” (infermieristica e riabilitativa) sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fisicamente a carico.

Le spese mediche “generiche” sono, ad esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali ecc)

Le spese di assistenza specifica sono le spese sostenute per:

  • l’assistenza infermieristica e riabilitativa
  • le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona)
  • le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale

Detrazione IRPEF ed agevolazioni

Per alcune spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%.  La detrazione può essere fruita anche dal familiare del disabile a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo carico.

1) Possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).

2) Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:

  • il trasporto in ambulanza del disabile
  • l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
  • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione
  • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni.
  • l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella
  • l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap
  • i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.

Priscilla Mosetti Autore

Spettacolo, Arte, Cultura.

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