In Italia sono vigenti alcune norme che permettono ad una persona con disabilità o patologie croniche, che quindi necessita di assistenza, medicinali ed ausili medicali costanti, di ottenere agevolazioni per spese sanitarie, detraibili dalla dichiarazione dei redditi. A seconda della tipologia di settore, esse sono regolate in maniera differente. I seguito troverete le norme previste per le spese sanitarie in generale ma è possibile trovare ulteriori approfondimenti dettagliati nel sito del Ministero della Sanità.
Quali sono le spese sanitarie soggette alle agevolazioni?
Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo della persona disabile. Le spese di “assistenza specifica” (infermieristica e riabilitativa) sono deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fisicamente a carico.
Le spese mediche “generiche” sono, ad esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali ecc)
Le spese di assistenza specifica sono le spese sostenute per:
- l’assistenza infermieristica e riabilitativa
- le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona)
- le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale
Detrazione IRPEF ed agevolazioni
Per alcune spese sanitarie e per l’acquisto di mezzi di ausilio è riconosciuta una detrazione dall’Irpef del 19%. La detrazione può essere fruita anche dal familiare del disabile a condizione che quest’ultimo sia fiscalmente a suo carico.
1) Possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche).
2) Sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza togliere la franchigia di 129,11 euro, le spese sostenute per:
- il trasporto in ambulanza del disabile
- l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
- l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione
- la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni.
- l’adattamento dell’ascensore per renderlo idoneo a contenere la carrozzella
- l’acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap
- i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione e al sollevamento dei disabili.